PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tirocinio).

      1. Il tirocinio per l'accesso alla professione forense consiste in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato di nazionalità italiana che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni.
      2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per trentasei mesi.
      3. La pratica presso un avvocato di nazionalità italiana, iscritto all'albo professionale da almeno otto anni, può essere, per un periodo non superiore a dodici mesi, sostituita dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea.
      4. Lo svolgimento del tirocinio è compatibile con la frequenza facoltativa di corsi formativi per le professioni legali e con la frequenza facoltativa di uffici giudiziari.
      5. Il periodo complessivo di tirocinio può essere ridotto a ventiquattro mesi per chi ha superato con esito positivo gli esami dei corsi formativi delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o delle scuole forensi istituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. I suddetti corsi di formazione devono prevedere un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio.
      6. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.
      7. Il praticante può presentare richiesta, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e per giustificato motivo, di trasferimento della propria iscrizione nel registro di cui al comma 6. Il praticante deve

 

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a tale fine indicare l'ordine degli avvocati del luogo in cui egli intende proseguire il tirocinio e stabilire il domicilio professionale.
      8. Il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è stato svolto l'ultimo semestre di pratica.
      9. Il consiglio dell'ordine degli avvocati autorizza il trasferimento dopo aver valutato i motivi che lo giustificano. Provvede inoltre alla predisposizione di verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti nel registro al fine del rilascio del relativo attestato.
      10. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso per l'attività da questi eventualmente svolta in favore dello studio presso cui svolge il tirocinio.

Art. 2.
(Abilitazione al patrocinio).

      1. Decorso il primo semestre di tirocinio, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto dinanzi al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati o a un consigliere delegato, il praticante può chiedere il patrocinio sostitutivo avanti i giudici di pace su espressa delega dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e sotto il controllo e la responsabilità di questi.
      2. L'attività di patrocinio può essere svolta per un periodo non superiore a quattro anni.
      3. Il mandato deve essere rilasciato per ogni singola udienza e deve essere allegato al verbale di causa.

Art. 3.
(Doveri dell'avvocato).

      1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, a istruire i praticanti e a dare loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società, nonché a rilasciare al termine del periodo

 

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stabilito ai sensi dell'articolo 1 l'attestazione di compiuta pratica.
      2. Ciascun avvocato può assumere sotto la sua vigilanza un numero di praticanti non superiore a due.
      3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, dietro specifica richiesta dell'avvocato, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e nel pieno rispetto dei doveri previsti dal comma 1.

Art. 4.
(Esame di abilitazione e prova preselettiva).

      1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto, entro il mese di settembre di ogni anno, presso ciascuna sede di corte d'appello con decreto del Ministro della giustizia.
      2. L'esame deve essere svolto entro il successivo mese di novembre presso le sedi e nei giorni indicati dal decreto di cui al comma 1.
      3. L'esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi e ha valore di esame di Stato.
      4. È prevista una prova preselettiva, disciplinata da un apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, cui sono sottoposti tutti i candidati che non hanno effettuato o superato l'esame conclusivo dei corsi formativi indicati al comma 5 dell'articolo 1.
      5. Il candidato che supera la prova preliminare, o che ne è esonerato ai sensi del comma 4, è ammesso a sostenere l'esame di abilitazione.

Art. 5.
(Prove di esame).

      1. L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale.
      2. I temi delle tre prove scritte sono formulati dal Ministero della giustizia,

 

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sentito il parere del Consiglio nazionale forense, e hanno per oggetto:

          a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice civile;

          b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materie disciplinate dal codice penale;

          c) la redazione di un atto giudiziario che postula conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito concernente una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

      3. La prova orale consiste nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.
      4. I criteri e le modalità per la valutazione delle prove scritte, anche da parte della commissione nazionale e delle sottocommissioni di cui all'articolo 4, sono definiti con regolamento del Consiglio nazionale forense.
      5. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo anche per l'ammissione alla prova orale della successiva sessione di esame.
      6. Il punteggio complessivo dell'esame di abilitazione comprende i punteggi assegnati ai candidati che hanno superato con profitto la prova conclusiva del corso integrativo di formazione.

Art. 6.
(Commissione nazionale di esame).

      1. Con modalità e criteri stabiliti con decreto del Consiglio nazionale forense, i candidati che hanno svolto l'esame presso la corte d'appello, qualora si siano verificate

 

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palesi irregolarità nell'espletamento dello stesso, sono valutati da un'apposita commissione nazionale di esame, eventualmente articolata in sottocommissioni costituite in numero idoneo ad assicurare che ciascuna di esse non debba giudicare più di duecento candidati.
      2. La commissione nazionale e ciascuna sottocommissione eventualmente costituita sono nominate con decreto del Ministro della giustizia e sono composte da:

          a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

          b) due magistrati assegnati al distretto di corte d'appello in cui si è svolto l'esame con qualifica non inferiore a consigliere d'appello, designati dai consigli giudiziari di ciascun distretto;

          c) due avvocati con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni, designati dal Consiglio nazionale forense.

      3. Con regolamento del Consiglio nazionale forense, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, sono stabiliti le modalità per l'espletamento dell'esame di abilitazione, i criteri per il coordinamento e l'omogeneizzazione dei lavori della commissione nazionale e delle sottocommissioni, le modalità di effettuazione delle prove di esame e i criteri per la valutazione dei risultati delle medesime prove.